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Ancora sulla PEC: il legislatore italiano ci ripensa ?

Questo contributo è tratto da "Diritto & Diritti" (www.diritto.it) - qui il link


Il 15/1/2009 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). In sostanza si tratta del c.d. secreto legge anticrisi. L'esame del provvedimento passa al Senato.
Tra le novità di tale provvedimento spicca la ben nota PEC (Posta Elettronica Certificata) che era stata resa obbligatoria dal decreto anticrisi fondamentalmente per imprese e professionisti.
Con riferimento alla PEC, attualmente, il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 16 – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate dal decreto in questione – risulta come segue:

«6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.»


È bene ribadire che l’obbligo di fornirsi di un indirizzo di PEC o di “analogo indirizzo ...” è a carico delle società, dei professionisti iscritti in albi od elenchi e delle Amministrazioni. Il termine per adeguarsi è diferenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti; per le Amministrazioni non è previsto un termine.
Con riguardo al nuovo testo approvato alla Camera, è evidente che il legislatore abbia voluto lasciare spazio ad altro sistema di comunicazione alternativo alla PEC che, però, assicuri l'interoperabilità “con analoghi sistemi internazionali”.
Al di là della prescrizione normativa contenuta nella norma (rectius, nei commi dell’art. 16 su riportati), ciò che ha suscitato più attenzione è stata proprio la modifica apportata alla Camera: essa costituisce il primo ed evidente aspetto da considerare sul piano interpretativo.
Difatti, il legislatore utilizza l’espressione “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” per descrivere lo strumento di comunicazione analogo alla PEC.
Questo nuovo sistema è identificato con la posta elettronica puramente e semplicemente, ma al contempo, deve possedere determinati requisiti, anzi “tecnologie” volte a certificare: a) data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; b) l’integrità del contenuto delle stesse (comunicazioni, ovviamente). Inoltre si deve garantire l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Sebbene il provvedimento è in corso di approvazione, non è comunque utile ai fini interpretativi la relazione parlamentare che, relativamente all’art. 16, commi 6 e seguenti, recita: “Relativamente ai commi da 6 a 12 l’articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.”
Dall’analisi di questo contesto scaturiscono alcune osservazioni. Si diceva all’inizio che la modifica apportata al testo dei commi su citati lasciava non poche perplessità: in effetti, è così. L’emendamento in questione è stato accolto positivamente come un segnale di apertura da parte del legislatore verso soluzioni (di comunicazione) che non siano rigidamente governate dalla PEC. In effetti, chi scrive, da tempo, nutre forti perplessità sulla posta elettronica certificata, sia in ordine alla legittimità della sua istituzione, sia riguardo alla necessità di far ricorso ad un sistema di comunicazione assolutamente non interoperabile. Alla luce di ciò il cittadino è indotto a ritenere che l’emendamento apportato alla Camera vada valutato positivamente. Tuttavia, il giurista nell’interpretare la norma deve “leggerla” complessivamente e nell’intero suo contesto. Una lettura parziale è fuorviante ed errata.
Ciò posto, la prima considerazione è relativa alla disgiuntiva “o”: “... proprio indirizzo di posta elettronica certificata ... o analogo indirizzo di posta elettronica”. Letteralmente la disgiuntiva non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella secondo cui la PEC diventa alternativa all’”analogo indirizzo di posta elettronica” e viceversa. L’interprete attento non può esimersi dal considerare che il legislatore abbia voluto optare in questo modo per il criterio dell’alternatività tra due soluzioni. L’alternatività presuppone, però, che si debba trattare di due soluzioni tra loro fungibili delle quali ciascuna produca i medesimi effetti. A questo punto le perplessità prospettate all’inizio si concretizzano, poiché si perviene all’equazione PEC = “analogo indirizzo ....”. Non v’è chi non veda l’assurda erroneità di una simile affermazione e non è necessario spiegare le motivazioni. È sufficiente ricordare l’originale struttura della PEC (un sistema con imbustamento del messaggio e relative attestazioni dei server del mittente e del destinatario, ecc.) che proprio per la sua unicità non è paragonabile ad altro sistema di posta elettronica.
Al di là di quanto appena rilevato, le perplessità aumentano non poco, allorquando nell’identificare l’analogo della PEC il legislatore aggiunge: “garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Tale precisazione, così come formulata, lascia all’interprete lo spazio per ritenere che l’alternatività di cui si parlava comprende anche gli aspetti connessi all’interoperabilità. In sostanza, la norma nell’attuale formulazione lascia intendere chiaramente che la PEC è interoperabile al pari dell’”analogo indirizzo ....”. Questa affermazione è assolutamente falsa.
Sin qui gli aspetti singolarmente considerati. Uno sguardo d’insieme lascia l’interprete a dir poco disorientato, poiché la PEC e l’”analogo indirizzo ...”, essendo alternativi l’uno all’altro, dovrebbero necessariamente essere fungibili. I giuristi sanno bene che si parla di fungibilità per chiarire, data una certa funzione, l’equivalenza di beni dello stesso genere. Alla luce di ciò non si reputa concepibile configurare una fungibilità tra la PEC e l’”analogo indirizzo ...”, a maggior ragione neppure in termini di interoperabilità. In sostanza, secondo l’attuale assetto normativo, dovrebbe essere possibile rendere interoperabili i messaggi di PEC con quelli dell’”analogo indirizzo ...” e consentire che gli stessi siano pacificamente scambiati tra loro conservando i requisiti imposti dalla norma. Ciò, ovviamente, non è possibile.
Un dato è certo: dall’entrata in vigore del provvedimento in questione i soggetti indicati nel comma 16 dovranno dotarsi – allo stato attuale – di uno dei sistemi di comunicazione. Se poi, ci si vuole soffermare sulla categoria degli avvocati, si dovrà considerare che gli stessi dovranno dotarsi di due indirizzi di PEC (uno secondo le prescrizioni del provvedimento in esame e un’altro per il PCT), salvo che non si opti per l’”analogo indirizzo ...”. Lo scenario è facilmente immaginabile !
Pertanto, questo emendamento, manifesta sicuramente l’apertura del legislatore italiano alla presa di coscienza dell’importante tematica dell’interoperabilità che è la nota dolente della PEC. Tuttavia, va anche considerato che si tratta di un “work in progress”. Pertanto, è auspicabile che in sede di approvazione definitiva il legislatore rettifichi il dato testuale al fine di evitare nuove confusioni in materia. È opportuno, quindi, che il legislatore prenda coscienza della portata propriamente tecnica degli strumenti da utilizzare al fine di coniugarli con i principi giuridici dell’ordinamento.


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E-Gov 2012: snellire la PA con le nuove tecnologie

Il governo ha varato un piano quadriennale da 1,380 miliardi di euro finalizzato a rendere più efficienti i servizi della pubblica amministrazione, tagliare i costi e diminuire i tempi di attesa di cittadini ed imprese.

I punti del piano, alcuni dei quali tuttora in via di definizione, da realizzare entro il 2012, contemplano un ricorso all'utilizzo delle nuove tecnologie mai sperimentato nel nostro paese e possono essere sinteticamente riepilogati nei seguenti:

  • tutte le scuole saranno connesse alla rete Internet, anche in modalità mobile, e dotate di strumenti e servizi tecnologici avanzati per supportare metodologie didattiche innovative, basate su contenuti digitali e libri di testo online, ed i servizi scuola-famiglia (pagella e registro elettronico, prenotazione colloqui online, ecc...) in modalità multicanale (web, email, sms, ecc...)
  • tutte le università italiane disporranno di servizi avanzati, comprendenti la copertura WiFi e Voip in tutte le sedi, per rendere sostanziale la standardizzazione dei processo, la semplificazione e la digitalizzazione amministrativa
  • completamento della digitalizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, della dematerializzazione dei procedimenti e della messa in rete dei principali servizi ai cittadini
  • semplificazione e digitalizzazione dei servizi sanitari elementari (prescrizioni e certificati di malattia digitali, prenotazioni online) e creazione delle infrastrutture per l'erogazione di altri servizi (fascicolo sanitario elettronico, innovazione delle aziende sanitarie)
  • sportello online per la gestione delle denunce, i servizi e le procedure amministrative e completa diffusione della carta d'identità e del permesso di soggiorno elettronici
  • favorire la diffusione della conoscenza del territorio, attraverso la creazione di sistemi cartografici, ortofoto ed analisi messi a disposizione gratuitamente, e promuovere la tutela e ridurre gli sprechi energetici della PA mediante una rete di sensori
  • posizionamento del portale nazionale dell'offerta turistica tra i leader del settore, per quanto riguarda accessi ed utilizzo, anche attraverso l'offerta di informazioni e servizi secondo il paradigma del web 2.0
  • completa digitalizzazione dei servizi e delle risorse del Ministero dei beni e delle attività culturali
  • creazione nelle aree di maggior disagio giovanile di una rete di 200 laboratori informatici attrezzati
  • realizzazione di sistemi di infomobilità e di un archivio nazionale delle strade
  • diffusione di servizi standardizzati conformemente alle regole tecniche per la carta nazionale dei servizi (CNS) attraverso un integrazione di quest'ultima con la tessera sanitaria
  • servizi a banda larga in linea con la media OCSE mediante promozione della rete di nuova generazione (NGN)
  • dematerializzazione dei flussi tra amministrazione e cittadini mediante servizi di posta elettronica certificata, fatturazione elettronica e pagamenti online, completa attuazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD)
  • condivisione di servizi e cooperazione applicativa mediante il servizio pubblico di connettività (SPC)
  • promozione della innovazione e della diffusione delle tecnologie attraverso l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione
  • miglioramento dei livelli di sicurezza dei dati e dei sistemi delle amministrazioni pubbliche
  • integrazione con le politiche UE nell'ambito della società dell'informazione (i2010) relativamente ad interoperabilità dei servizi pubblici, riduzione del digital divide e contenuti digitali
Ora rimane da vedere in che termini e misura questo piano verrà effettivamente realizzato o se esso è destinato, ancora una volta, a rimanere lettera morta.

Ci si può chiedere, nel frattempo, quanto l'efficace attuazione di questo piano possa essere utile per colmare il gap che ormai l'Italia ha accumulato in campo tecnologico, rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, e quanto possa influire sul miglioramento dei livelli medi di alfabetizzazione informatica in Italia.


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La Commissione Europea pubblica gli orientamenti per fare arrivare la televisione mobile sui cellulari dei cittadini europei


Il 10 dicembre la Commissione europea ha compiuto un passo decisivo a favore della promozione di servizi competitivi di televisione mobile nell’UE, pubblicando un insieme di orientamenti per l’autorizzazione della televisione mobile al fine di accelerare l’installazione del servizio in tutta Europa. Si prevede che le entrate generate dalla televisione mobile giungeranno ad oltre 7,8 miliardi di euro nel 2013. I servizi commerciali lanciati prima dell’estate 2008 in alcuni paesi europei confermano la domanda crescente dei consumatori: nei soli Paesi Bassi 10 000 utenti si sono abbonati al servizio all’inizio dell’autunno. Gli Stati membri devono ottenere l’autorizzazione per i servizi di televisione mobile prima che gli operatori possano lanciare qualsiasi offerta commerciale. Insieme all’inserimento dello standard DVB-H alla lista UE degli standard ufficiali nel marzo 2008 (IP/08/451), gli orientamenti di cui sopra sottolineano il forte impegno della Commissione per promuovere rapidamente nuovi servizi per i consumatori europei.
“Il successo delle operazioni commerciali di lancio della televisione mobile in Austria, Italia, Finlandia e Paesi Bassi ha dimostrato che l’efficienza delle procedure di autorizzazione costituisce un fattore cruciale per la rapida diffusione della televisione mobile. In Austria 5 000 cittadini utilizzavano la televisione mobile nelle prime settimane del suo lancio. Con l’aumento delle vendite previsto nel periodo natalizio, molti più cittadini europei dovrebbero avere la possibilità di guardare la televisione nel corso dei loro spostamenti”, ha dichiarato Viviane Reding, Commissario europeo alle telecomunicazioni. “Per questo motivo vogliamo fornire orientamenti agli Stati membri sui metodi che consentono all’industria di far partire questi servizi innovativi con la massima rapidità e un minimo di complicazioni. Siamo a favore di un’impostazione collaborativa tra tutti i soggetti interessati, comprese le emittenti, gli operatori mobili e di piattaforme, e osteggiamo pesanti interventi normativi o procedure di autorizzazione macchinose per l’introduzione della televisione mobile in Europa.”


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Privacy: come "rottamare" il PC

Si riporta il comunicato presente sul sito del Garante della privacy con riferimento alle indicazioni per la dismissione del personal computer e, comunque, in generale di apparecchiature elettroniche.



Come rottamare il pc in tutta tranquillità. Le indicazioni del Garante per la cancellazione sicura dei dati
Non si sa mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. Per questo il Garante ha messo a punto una serie di indicazioni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche cd rom o dvd), rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero di conto bancario, dati personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo all'utilizzatore, ma anche a terzi.
Da oggi in poi, privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche che intendono dismettere il proprio "usato" o consegnarlo ai punti di raccolta per lo smaltimento dovranno preoccuparsi di cancellare in maniera definitiva - anche con l'aiuto degli stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici specializzati - i dati personali memorizzati. Questo innanzitutto allo scopo di non esporsi e non esporre altri a rischi anche gravi, come ad esempio la manipolazione di dati e il furto di identità.
Sempre più frequenti sono i casi in cui si segnala il ritrovamento di dati personali all'interno di apparecchi elettronici (compresi i telefonini), non solo nei casi in cui essi siano ceduti ad un rivenditore per la dismissione o la rivendita, ma anche quando siano dati in consegna per riparazioni o sostituzione di componenti.
Le misure suggerite dal Garante per una "rottamazione" sicura di pc e dispositivi elettronici (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) hanno dunque l'obiettivo di richiamare tutti gli utilizzatori sulla necessità di assicurare una reale ed effettiva cancellazione dei dati o venga garantita la loro non intelligibilità. Le misure possono essere adottate sia nel momento preliminare della memorizzazione dei dati sia in quello successivo della loro distruzione.
Misure tecniche preventive
È bene proteggere i file usando una password di cifratura, oppure memorizzare i dati su hard disk o su altri supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura.
Misure tecniche di cancellazione sicura
La cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici è ottenibile con programmi informatici di "riscrittura" che provvedono - una volta che l'utente abbia eliminato dei file dall'unità disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi (ad es., con l'uso del "cestino" o con comandi di cancellazione) - a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco. Si possono anche utilizzare sistemi di formattazione a basso livello degli hard disk o di "demagnetizzazione", in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni.
Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
Per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, è consigliabile l'utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di vera e propria distruzione fisica.
Con questo provvedimento il Garante intende sviluppare una nuova consapevolezza e indicare i modi con i quali rispettare i dati degli altri e tutelarsi rispetto ai propri – commenta Giuseppe Fortunato - La vecchia regola aurea, aggiornata ai nostri tempi vale anche in questo caso: "Non fare ai dati degli altri quello che non vorresti fosse fatto ai tuoi".
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Garante metterà a disposizione sul suo sito www.garanteprivacy.it  un documento con le istruzioni per favorire quanto più possibile una cancellazione sicura dei dati.
Roma, 5 dicembre 2008


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Italia, ICT e Giustizia: il Governo si attiva con un protocollo d’intesa tra Ministeri


Siglato il 26 novembre il protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro della Giustizia "per la realizzazione di programmi di innovazione digitale". Con tale protocollo il Governo manifesta il proprio interesse per l'innovazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie soprattutto nell'ottica di una maggiore efficienza della P.A. La sensibilità del Governo è oltremodo evidenziata nella premessa del protocollo in cui si fa espresso riferimento alla strategia di ammodernamento dell'Esecutivo "in coerenza con l’implementazione della strategia di Lisbona" e vengono indicati i principi seguenti: 
  • riferimento alle buone pratiche nazionali e internazionali;
  • valutazione delle performance e della soddisfazione del cliente; 
  • riduzione dei costi dell’amministrazione pubblica con miglioramento di qualità ed efficienza anche in termini dei tempi di risposta; 
  • trasparenza, accessibilità standardizzazione ed interoperabilità dei processi di interazione tra le amministrazioni e con gli utenti, come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Il Capo II di tale protocollo individua il programma per l'innovazione digitale della giustizia che si articola in 6 progetti, come segue:
a) Progetto “Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali”;
b) Progetto “Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati”;
c) Progetto “Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica”;
d) Progetto “Registrazione telematica degli atti giudiziari civili”;
e) Progetto “Accesso pubblico via rete alle sentenze e ai dati dei procedimenti, in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”;
f) Progetto “Razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia”.
Con riferimento specifico alle notificazioni è prevista un'introduzione graduale procedendo da alcuni Tribunali grandi e piccoli sino ad una completa funzionalità del sistema entro giugno 2010.
Salvo migliori approfondimenti, è appena il caso di rilevare come l'art. 10, comma 4, del protocollo d'intesa disponga "Il progetto prevede, inoltre, la distribuzione ai dipendenti della giustizia di carte multiservizi (mod. AT/d.l.vo n. 82/2005) per l’autenticazione informatica sull’infrastruttura PKI e di Active Directory della giustizia, per la firma digitale e l’accesso in rete ai servizi dell’amministrazione". Il Governo spinge, quindi, per l'utilizzo della firma digitale, mentre in Europa si discute di firme elettroniche .


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Consultazione dei cittadini europei

Che cosa può fare l’UE 
per plasmare il nostro futuro economico e sociale in un mondo globalizzato ?

Per rispondere a questo interrogativo è stata avviata una consultazione pubblica aperta a tutti attraverso questo portale. Al dibattito europeo potrà prendere parte chiunque collegandosi al link appena indicato, dal 3 dicembre 2008 al 27 marzo 2009. E' necessario registrarsi e creare un account, dopo di che è possibile sostenere le proposte già presenti o prendere parte al dibattito in corso ed eventualmente trasformare un contributo in proposta.
Senza dubbio è una importante iniziativa di e-democracy, anche perché il portale è stato predisposto per consentire l'accesso e la consultazione nelle 27 lingue dei Paesi aderenti all'UE.
Piccola (si fa per dire !) notazione di carattere tecnico: chi si registra scegliendo un portale con una certa lingua (es. italiano) non può con lo stesso account partecipare alla discussione nei portali di altre lingue (es. UK), essendo obbligato a creare un altro account. Nonostante ciò, si deve apprezzare l'iniziativa che dimostra quanto l'uso delle tecnologie possa essere utile per abbattere le distanze; d'altro canto denota quanto il settore ICT stia incidendo nel vorticoso cambiamento socio-economico che spinge verso la piena realizzazione di un mercato interno.




What can the EU do to shape our economic and social future in a globalised world ?
To answer this question was launched a public consultation open to all through this portal.
At the European-wide debate will take part anyone connecting to link above, from 3 December 2008 to 27 March 2009. People have to register and create an account, after which it's possible to support the proposals already published or take part in the ongoing debate and eventually transform some post into a proposal. It is certainly an e-democracy important initiative, because the portal has been designed to allow access and consultation in 27 languages of the EU countries.
Just a small technical point: who is choosing a portal with a certain language (eg Italian) can't participate in the other languages portale debate (eg UK) with the same account, being obliged to create another account. Despite this, I must appreciate the initiative that demonstrates the use of technology might be useful to break down the distance; on the other hand shows that the ICT is affecting the whirling social economic change that is pushing towards the full realization of a internal market.  


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IGF - Internet Governance Forum in India

Dal 3 al 6 dicembre si terrà in India ad Hyderabad il 3° incontro dell'internet Governance Forum. Si tratta di un evento molto importante in quanto nelle quattro sessioni plenarie programmate e negli ulteriori workshop si discuteranno le tematiche dell'internet a livello mondiale.

Il programma è disponibile sul sito ufficiale.

Sono previste anche delle sessioni in diretta video con possibilità anche di partecipare in remoto.

L'evoluzione della rete con il web 2.0 è evidente anche nell'occasione di questo importante evento, posto che è stato attivato anche un canale specifico su Youtube.



Fonte ISOC.


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